Home » Servizio Whistleblowing
Chi può segnalare?
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 24/2023, tra i soggetti legittimati a effettuare segnalazioni rientrano:
Che cosa si può segnalare?
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023.
Il d.lgs. n. 24/2023 si applica ai soggetti pubblici e privati di cui all’art. 2 co. 1 lett. p) e q) del decreto. Per quanto concerne i soggetti pubblici obbligati, il decreto si applica:
L’art. 4 co. 1 del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 dispone che i soggetti obbligati a rispettare il decreto attivino canali interni di segnalazione “che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”.
I canali di segnalazioni disponibili per il segnalante (o whistleblower) sono i seguenti:
Scelta del canale di segnalazione
In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.
1. I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
2. I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
Condizioni per la segnalazione
Ragionevolezza
Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell’ambito del d.lgs. n. 24/2023.
Modalità
La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica) secondo i criteri indicati sopra.
Valutazione dell'interesse pubblico e dell'interesse personale del segnalante
Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Protezione della riservatezza delle persone segnalanti
L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) non possono essere esercitati qualora dal loro esercizio derivi un pregiudizio alla riservatezza dell’identità del segnalante, ai sensi dell’art. 2-undecies del d.lgs. n. 196/2003;
La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
Segnalazioni anonime e loro trattazione
Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie e non whistleblowing.
Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni. L'Ente è dunque tenuto a registrare le segnalazioni anonime ricevute e a conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle nel caso in cui il segnalante – o chi abbia sporto denuncia – comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive in conseguenza di una segnalazione o denuncia anonima.
Canali interni di segnalazione dell'Ente, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 24/2023:
Modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell’Ente
Ai sensi dell’art. 4 co. 5 del d.lgs. n. 24/2023, “I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (…), affidano a quest’ultimo la gestione del canale di segnalazione interna”.
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in seguito il “RPCT”), ha il compito di gestire i canali di segnalazione interna di cui sopra.
Una volta che abbia ricevuto una segnalazione rientrante nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023, il RPCT deve:
Al fine di presentare una segnalazione interna, oltre agli altri canali indicati sopra l'Ente offre la possibilità di utilizzare la piattaforma Legal Whistleblowing.
L’accesso alla piattaforma non necessita di iscrizione e le segnalazioni caricate possono essere visualizzate e gestite dal solo responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
La piattaforma Legal Whistleblowing offre i più alti standard di sicurezza informatica e riservatezza delle informazioni richieste dal d.lgs. n. 24/2023 e dalla normativa in protezione dei dati personali, e in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
L'utilizzo di un protocollo di crittografia garantisce la protezione dei dati identificativi dell’identità del segnalante.
Inoltre, il segnalante, dopo aver effettuato la segnalazione riceve un codice identificativo univoco dalla piattaforma che gli permette di dialogare con il RPCT in modo anonimo e diretto.
Grazie all'utilizzo del protocollo di crittografia il livello di riservatezza è dunque aumentato rispetto alle tradizionali modalità cartacea o orale di effettuazione della segnalazione. Per tale motivo si consiglia di utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica. D’altro canto, l’utilizzo della piattaforma informatica garantisce anche una maggiore celerità di trattazione delle segnalazioni, a garanzia di una più efficace tutela del segnalante.
Istruzioni per l’uso della piattaforma Legal Whistleblowing
Informazione importante: ricordati di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.
Rete TOR
A maggior tutela dell’identità del segnalante, la piattaforma è utilizzabile anche tramite rete TOR attraverso link indicato nella homepage della piattaforma.
Per accedere alla piattaforma tramite rete TOR è necessario dotarsi di apposito browser scaricabile al seguente link: https://www.torproject.org/it/.
La rete TOR garantisce, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l’anonimato degli estremi delle trasmissioni medesime tra il segnalante e l’applicazione, rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli intermediari nella trasmissione avere traccia dell'indirizzo internet del mittente (per approfondimenti https://www.torproject.org/it/).
Il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni previsto per inviare al segnalante avviso di ricevimento della presentazione della segnalazione.
Il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni previsto per inviare al segnalante avviso di ricevimento della presentazione della segnalazione.
Come anticipato sopra, si ricorda che nel caso di mancato riscontro nei termini previsti il segnalante può effettuare una segnalazione ad ANAC. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet di ANAC (https://www.anticorruzione.it/) nella sezione dedicata alle segnalazioni whistleblowing.
Ai sensi dell’art. 14 co. 1 del d.lgs. n. 24/2023, “le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione”.
Il servizio non prevede pagamenti in nessuna fase.
Per accedere al servizio online è richiesto l’accesso tramite identità digitale
CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SERVIZIO
Accedendo al servizio si dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali fornita ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679